IMU SUI TERRENI AGRICOLI: Nuovi aggiornamenti!

Ieri, alla luce della pronuncia del TAR del Lazio, abbiamo esposto quanto accaduto sino a quel momento. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non ha annullato il pagamento nè la scadenza della nuova imposta poichè si aspettava un intervento chiarificatore da parte del Governo.

Tale incontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri tra il Ministro dell’economia e finanza e il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il compromesso ha mutato leggermente l’aspetto formale della norma, e per rendere chiara la situazione alleghiamo una tabella riassuntiva della situazione sull’IMU prima e dopo il Consiglio dei Ministri:

Esenzione IMU su terreni agricoli PRIMA Esenzione IMU su terreni agricoli DOPO
-Fino a 280 metri di altitudine: nessuna esenzione;

-da 281 fino a 600 metri: esenzione solo per i terreni posseduti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali con requisito previdenza agricola; l’esenzione si applica anche in caso di terreno posseduto da Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali (Art. 2 c. 3) e concesso in comodato o in fitto ad altro CD o IAP.

-oltre 600 metri di altitudine: esenzione per tutti i terreni.

-Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;

-Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

In pratica è stato rimosso il criterio altimetrico che tanto ha fatto discutere. Mentre per individuare se il comune sia soggetto all’imposta è sufficiente consultare la classificazione del proprio comune nella fattispecie di “comune montano” nei dati ISTAT 2015.

Passiamo a Minervino Murge: in base ai dati citati il nostro paese è classificato come comune parzialmente montano (come Andria e Spinazzola), per cui rientriamo nella fattispecie dei 655 comuni parzialmente esentati. L’esenzione sarebbe concessa solamente a coltivatori diretti e imprenditori agricoli che abbiano i propri terreni situati all’interno del comune di Minervino (o Spinazzola e Andria). Mentre i terreni degli agricoltori, anche minervinesi, ubicati in Canosa di Puglia (comune NON montano) saranno soggetti all’imposta!

Confrontando la situazione attuale, con quella immediatamente precedente appare palese che i cambiamenti siano solamente formali. Tranne che per il termine di pagamento stabilito dal comunicato del consiglio dei Ministri ( n.46 del 23/01/2015): “I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015″

Non resta che aspettare la nuova pronuncia del TAR del Lazio il 4 febbraio 2015, che a questo punto avrà nuovo materiale per accogliere o respingere i ricorsi giunti.

Vi terremo aggiornati!

Amici di Beppe Grillo Minervino Murge

1 commento su “IMU SUI TERRENI AGRICOLI: Nuovi aggiornamenti!”

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